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giovedì 10 maggio 2012
mercoledì 7 dicembre 2011
lunedì 17 ottobre 2011
Miasmi fognari dopo lavori fatti dall'Amministratore 2010
MIASMI IMPIANTO FOGNARIO DOPO I LAVORI DI FOGNATURA 201O
Dopo i lavori di fognatura del 2010 da fognatura a pendenza in fognatura dinamica ci sono spesso ritorni di cattivi odori specilamnete nei cambiamenti di bassa/alta pressione. Dopo questi lavori c'è un ritorno di cattivi odori dalla fogna (così rilevo quotidianamente e da tecnico. Ho chiesto più volte all'Amministratore che ha causato il danno di intervenire, ma niente si è risolto in un anno. Così ho deciso di farmi carico del problema chiamando vari tecnici, con vari preventivi per effettuare i lavori. Posso decurtare dalle spese condominiali e le spese che eventualmente affronterò? Anche perché sono sicuro che se dovessi chiedergli il rimborso, a lavori effettuati, non lo riceverei mai.
M. A.
IL CONFLITTO D'INTERESSI IN CONDOMINIO
il condomino che versa in situazione di conflitto d’interessi viene delegato da altro condomino a esprimere il voto in assemblea, l’incompatibilità non si estende automaticamente al rappresentato; infatti l’estensione al condomino rappresentato del conflitto d’interessi si ha solo quando sia accertato in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione (Cass. 25/11/2004, n. 22234) Nel caso di specie, essendo il condomino-rappresentato coniuge del costruttore-rappresentante, è legittimo presumere che il conflitto d’interessi coinvolga entrambi. Il giudice può sindacare la legittimità ma non il merito (ossia la discrezionalità di cui dispone l’assemblea condominiale) di una delibera assembleare; sta pertanto al condomino che eccepisca l’eccesso di potere in capo all’organo condominiale provare attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, in un eventuale giudizio di opposizione alla delibera, l’irragionevolezza della decisione; il riscontro di legittimità della delibera da parte dell’Autorità Giudiziaria, infatti, comprende, oltre alla sua conformità o meno alla legge e al regolamento del condominio, anche l’eccesso di potere (Cass. 20/4/2001, n. 5889).
STRADA PRIVATA DI USO COMUNE IMPUGNATIVA 30gg
AGGRAVAMENTO SERVITU'
Alcuni costruttori e conseguentemente proprietari di fondi, un regolamento di consorzio strada (consorzio di fatto) La strada in questione porta a 5 palazzi. Uno di questi non ha proprietà privata sulla strada, uno ne ha una irrisoria porzione, e tre di questi ne hanno alcune strisce. Tutte le proprietà private dei rispettivi palazzi risultano gravate da servitù, carrabile, camionabile , pedonale verso gli altri e sottoservizi. Tutti posteggiano ed alcuni ritengono di farlo non tanto per l'accordo su "un uso regolamentato" di una strada che non dovrebbe contenere posteggi nel rispetto della servitù, ma in quanto proprietari di una parte della stessa. Dunque: noi posteggiamo perchè siamo proprietari di una porzione, e, tutto sommato manteniamo il rispetto della servitù. Certo le auto continuano a passare, ma un camion no. Ora chi ha ragione? Se la servitù rimane "sacrificata" ma attiva si può posteggiare sulla propria proprietà privata o si posteggia tutti in quanto consorziati e quindi partecipanti in termini economici anche alla manutenzione della stessa. Per cui i posteggi vengono "tollerati con accordo comune" non per diritto ma per uso e limitatamente ai millesimi di partecipazione al consorzio?
L. T.
Perdita acqua.
Perdite d'acqua e reponsabilita' del condominio per le parti comuni |
| 2010-11-09 Testo successivo |
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Condominio: perdita tubo acqua, determinazione responsabilita' del condominio o del singolo condomino. Sentenza Corte di Cassazione n. 19045/2010 del 03 settembre 2010
RISARCIMENTO DEL DANNO. PERDITA TUBAZIONE ACQUA. RESPONSABILITA' SINGOLO CONDOMINO O CONDOMINIO. DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE.
Ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprieta' comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta' esclusiva, e poiche' la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, e' strutturalmente posta nella diramazione, essa non puo' rientrare nella proprieta' comune condominiale, che e' tale perche' serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792).
In un condominio la presunzione di comproprieta', prevista dall'art. 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprieta' esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8/10/1998, n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).
la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprieta' comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).
(Sentenza Cassazione civile, sezione II, 03/09/2010, n. 19045)
mercoledì 22 giugno 2011
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