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lunedì 17 ottobre 2011

IL CONFLITTO D'INTERESSI IN CONDOMINIO

il condomino che versa in situazione di conflitto d’interessi viene delegato da altro condomino a esprimere il voto in assemblea, l’incompatibilità non si estende automaticamente al rappresentato; infatti l’estensione al condomino rappresentato del conflitto d’interessi si ha solo quando sia accertato in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione (Cass. 25/11/2004, n. 22234) Nel caso di specie, essendo il condomino-rappresentato coniuge del costruttore-rappresentante, è legittimo presumere che il conflitto d’interessi coinvolga entrambi. Il giudice può sindacare la legittimità ma non il merito (ossia la discrezionalità di cui dispone l’assemblea condominiale) di una delibera assembleare; sta pertanto al condomino che eccepisca l’eccesso di potere in capo all’organo condominiale provare attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, in un eventuale giudizio di opposizione alla delibera, l’irragionevolezza della decisione; il riscontro di legittimità della delibera da parte dell’Autorità Giudiziaria, infatti, comprende, oltre alla sua conformità o meno alla legge e al regolamento del condominio, anche l’eccesso di potere (Cass. 20/4/2001, n. 5889).

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