Visualizzazioni totali

sabato 5 ottobre 2013

storno dei soldi tra condomini e' pratica molto comune tra gli amministratori..


Normale amministrazione
Lo storno dei soldi tra condomini e' pratica molto comune tra gli amministratori..Si tratta solo di vedere come vengono poi reinvestiti i soldi dei condomini.solo da li si puo' riconoscere un bravo amministratore...! Se li investe in case o beni di lusso per se', lo e' sicuramente, se li spreca nel giuoco allora non lo e' affatto .
L'importante comunque alla fine e' che possa fare quello che gli pare nel pieno rispetto ovviamente della sua privacy e segretezza dei suoi dati sensibili giustamente protetti.
L'Italia in questo ha le migliori leggi al mondo!
Tanti auguri e buona fortuna ai signori condomini....
commento inviato il 05-10-2013 alle 15:22 da reziario






L'amministratore confessa: «Niente soldi
è un disastro, sono un uomo morto»

Intervista esclusiva a Pietro Piva: gestiva 83 condomini
a Mestre ed è responsabile di un buco di 2 milioni di euro

vota su OKNotizieAggiungi a Linkedin
      RSS
Il palazzo che ospita l'ufficio dell'amminitstratore
di Maurizio Dianese
MESTRE - «Sono morto. Sono un uomo morto. La patente di ladro? Me la merito. I fatti sono quelli, non c’è da discutere. I soldi non ci sono e io ho messo in difficoltà tanta gente, ho tradito la fiducia di un sacco di persone. Posso solo dire che in tasca non mi sono messo un cent. Semmai ho messo del mio. Pagavo per coprire i buchi. Ma ad un certo punto ho visto che non c’ero più con la testa e che non ero in grado di andare avanti a gestire questo disastro.»
E’ disperato, Pietro Pival’amministratore di condominio coinvolto in un crac di proporzioni ancora incerte, ma che viaggia tra uno e due milioni di euro. Gli si può credere o pensare che siano lacrime di coccodrillo e lui stesso si rende conto che è difficile credere che questa non sia la solita storia del solito amministratore di condominio che si intasca i soldi delle bollette e dei lavori di manutenzione, delle donne delle pulizie e dell’espurgo pozzi neri.      



Da il gazzettino .

giovedì 5 settembre 2013

Atti conservativi relativi alle parti comuni

 L'art. 1130 cod. civ. elenca i poteri-doveri dell'amministratore di condominio. In particolare, al numero quattro il legislatore ha previsto che questa figura debba "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio". In pratica quali sono i poteri che l'amministratore può esercitare a tutela dei beni comuniE quali invece eventualmente esercitabili solo previo rilascio di mandato specifico?
A questa domanda ha risposto la Suprema Corte pronunciandosi circa un caso di difetto di costruzione e delle relative azioni proposte dal condominio ricorrente (avverso la sentenza d'appello  ) a mezzo del suo amministratore. In particolare, lo stesso aveva proposto sia azione di responsabilità contro il costruttore ex art. 1669 cod. civ., sia azione di risarcimento danni non solo per il ristoro del danno subito dalle parti comuni, ma anche per le singole unità abitative di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tale circostanza è stata dedotta dalla Suprema Corte poiché non espressamente contestata nel primo grado di giudizio, ma solo in fase di appello.
Dopo essersi soffermata ad esplicare i requisiti di forma richiesti dal codice di procedura al fine di correttamente proporre ricorso al presente organo giudicante, la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo il quale "in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva". La Suprema Corte accoglie tale motivo di ricorso rinviando la questione al giudice del merito, rigettando i restanti.



collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza
36100 vicenza · via lanza, 106 · tel.  0444 385 311 · fax 0444 385 350

martedì 21 maggio 2013