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lunedì 17 ottobre 2011

STRADA PRIVATA DI USO COMUNE IMPUGNATIVA 30gg

AGGRAVAMENTO SERVITU'

Alcuni costruttori e conseguentemente proprietari di fondi, un regolamento di consorzio strada (consorzio di fatto) La strada in questione porta a 5 palazzi. Uno di questi non ha proprietà privata sulla strada, uno ne ha una irrisoria porzione, e tre di questi ne hanno alcune strisce. Tutte le proprietà private dei rispettivi palazzi risultano gravate da servitù, carrabile, camionabile , pedonale verso gli altri e sottoservizi. Tutti posteggiano ed alcuni ritengono di farlo non tanto per l'accordo su "un uso regolamentato" di una strada che non dovrebbe contenere posteggi nel rispetto della servitù, ma in quanto proprietari di una parte della stessa.  Dunque: noi posteggiamo perchè siamo proprietari di una porzione, e, tutto sommato manteniamo il rispetto della servitù. Certo le auto continuano a passare, ma un camion no. Ora chi ha ragione? Se la servitù rimane "sacrificata" ma attiva si può posteggiare sulla propria proprietà privata o si posteggia tutti in quanto consorziati e quindi partecipanti in termini economici anche alla manutenzione della stessa. Per cui i posteggi vengono "tollerati con accordo comune" non per diritto ma per uso e limitatamente ai millesimi di partecipazione al consorzio?

L. T.

L'art. 1137 c.c. stabilisce che  le delibere contrarie alla legge o al regolamento del condominio devono essere impugnate entro trenta giorni, decorrenti: dalla data della delibera per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. Quanto alla forma dell'impugnazione, lo stesso articolo stabilisce che essa va proposta davanti all'Autorità Giudiziaria: non è sufficiente, quindi, una semplice lettera raccomandata.

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